Approvato dalla Conferenza Internazionale di ricostituzione della Opposizione Trotskista Internazionale (Rimini, 29 ottobre — 1° novembre 2022)
I. Natura e scopi
1. L’Opposizione Trotskista Internazionale (OTI) si considera uno strumento organizzativo transitorio il cui scopo è, nella prospettiva della lotta per la rivoluzione socialista mondiale, il contribuire al percorso per la costruzione del partito mondiale della rivoluzione socialista. È in questo senso che l’OTI ritiene importante, pur nella modestia delle sue forze, il suo attuale ruolo che – come sempre – è quello di un’organizzazione che non si considera né il nucleo della futura Internazionale rifondata, né la frazione trotskista conseguente internazionale, ma una struttura transitoria di raggruppamento di militanti trotskisti conseguenti, in lotta per sviluppare, fuori da ogni opportunismo e settarismo, la battaglia per l’Internazionale. Lo sviluppo dell’OTI è oggi importante a questo scopo, ferma restando la nostra volontà di scioglierci non solo in una Internazionale rifondata, ma anche ove il processo verso la rifondazione porti a un più ampio raggruppamento su basi politicamente ed organizzativamente consolidate.
2. Le basi programmatiche dell’OTI si basano sul marxismo rivoluzionario e sul leninismo e sui loro sviluppi storici. In particolare, l’OTI, nella sua lotta per il partito mondiale della rivoluzione socialista, si richiama alle tesi e alle risoluzioni delle conferenze e dei congressi della Quarta Internazionale del 1936, 1938, 1940, 1946, 1948, nonché alla Dichiarazione di principi dell’Opposizione trotskista internazionale e alle Tesi sulla crisi della Quarta Internazionale e i compiti dei trotskisti conseguenti.
3. In accordo con le tradizioni del bolscevismo e del movimento trotskista – che hanno sempre consentito alle frazioni basate su chiare piattaforme politiche di organizzare la loro vita interna sulle basi del centralismo democratico – l’OTI si organizza sulla base dei principi del centralismo democratico. Scopo di questo statuto è definire l’applicazione concreta di questi principi.
II. Adesione e sezioni nazionali
4. I sostenitori dell’OTI in ogni Paese si associano in un’unica struttura organizzata quale sezione nazionale dell’OTI. Una sezione nazionale può essere riconosciuta come parte dell’OTI dalla Conferenza Internazionale dell’OTI o, fra due conferenze internazionali, dal Comitato di Coordinamento Internazionale.
5. Un militante dell’OTI che vive per un certo tempo in un altro Paese può diventare militante della sezione nazionale di quel Paese. In ogni caso, comunque, un militante dell’OTI può votare solo come militante di una (1) sezione nazionale.
III. La Conferenza Internazionale (CI)
6. Il massimo organismo dell’OTI è la Conferenza Internazionale, che ha la responsabilità di definire la linea politica dell’organizzazione, la strategia e la tattica generale e le questioni organizzative, amministrative e statutarie. La Conferenza internazionale si riunisce di norma ogni tre (3) anni su convocazione del Comitato di Coordinamento Internazionale, con un preavviso di almeno sei (6) mesi. Una Conferenza Internazionale straordinaria può essere convocata, con voto a maggioranza assoluta, dal Comitato di Coordinamento Internazionale con un preavviso di almeno due (2) e di non più di quattro (4) mesi. Una Conferenza Internazionale straordinaria deve essere convocata quando ciò sia richiesto per iscritto da almeno il 20% dei militanti effettivi dell’OTI.
7. Partecipano alla Conferenza Internazionale con diritto di voto i delegati eletti dalle pre-conferenze delle sezioni nazionali, in proporzione delle differenti posizioni politiche. Nel caso di sezioni che operino in condizioni di illegalità, i delegati possono essere scelti dal massimo organismo di direzione delle sezioni. Ogni sezione nazionale deve cercare di assicurare che la sua delegazione rifletta adeguatamente la composizione di genere della sua organizzazione. Una relazione sulla composizione sociale delle organizzazioni rappresentate alla Conferenza deve essere inclusa nel rapporto generale delle delegazioni che partecipano alla Conferenza stessa, a uno dei primi punti dell’ordine del giorno della Conferenza stessa, e tale relazione deve essere pubblicata nel bollettino interno dell’OTI come parte del rapporto generale dell’OTI ai suoi militanti. I membri del Comitato Esecutivo Internazionale uscente che non siano stati eletti delegati possono partecipare alla Conferenza Internazionale con voto consultivo. La proporzione delegati-militanti — uguale per ogni sezione, con la riserva che tutte le sezioni hanno diritto ad almeno un (1) delegato — e gli aspetti pratici e logistici della Conferenza Internazionale sono definiti, con voto a maggioranza assoluta, dal Comitato Esecutivo Internazionale.
8. La Conferenza internazionale, a conclusione dei suoi lavori, elegge un nuovo Comitato Esecutivo Internazionale.
IV. Il Comitato Esecutivo Internazionale (CEI)
9. Il Comitato Esecutivo Internazionale è composto da 7 membri. Ha la responsabilità di dirigere l’applicazione delle deliberazioni della Conferenza Internazionale e del Comitato di Coordinamento Internazionale, di adattare la politica dell’OTI agli sviluppi della situazione concreta, di sovrintendere e coordinare tutte le attività dell’OTI e delle eventuali strutture subordinate dell’OTI stessa.
10. Il CEI è eletto dalla Conferenza Internazionale, tenuto conto della presenza di eventuali posizioni differenti. I membri del CEI sono eletti su proposta complessiva, che può essere avanzata da ogni delegato alla Conferenza stessa, con voto segreto. In caso di una sola proposta avviene su approvazione o non approvazione della proposta stessa, che deve ricevere almeno la maggioranza assoluta dei delegati. Nel caso di presenza di più di 2 proposte e nessuna ottenga la maggioranza assoluta, si procede per ballottaggio tra le due più votate.
11. Tra due Conferenze Internazionali la composizione del CEI può essere integrata nei modi seguenti:
- In caso di dimissioni o di decadenza dal CEI per qualsiasi motivo, la sostituzione del posto vacante viene operata dal CEI con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Il CEI ha la facoltà di cooptare nuovi membri nel caso in cui i sostenitori di una mozione che esprime una posizione politica particolare non siano adeguatamente rappresentati, oppure nel caso in cui non sia adeguatamente rappresentata la composizione di genere dell’OTI, oppure nel caso si presenti la evidente necessità per l’attività dell’OTI stessa.
12. Il CEI, con voto a maggioranza assoluta, elegge tra i suoi componenti una Segreteria di tre (3) membri. La Segreteria ha la responsabilità dello sviluppo dell’attività quotidiana dell’OTI.
In caso di dimissioni o di decadenza dall’incarico per qualsiasi motivo di un membro della Segreteria, questi deve essere sostituito dal CEI, che mantiene in ogni momento il diritto di sostituire la Segreteria, con voto a maggioranza assoluta.
13. Il CEI si riunisce di norma ogni due mesi. La Segreteria può convocare di propria iniziativa il CEI se ritiene che la situazione lo richieda. Il CEI deve essere convocato in sessione straordinaria se ciò viene richieste da almeno 2 dei suoi componenti.
V. Il Comitato di Coordinamento Internazionale (CCI)
14. Il Comitato di Coordinamento Internazionale (CCI) è la più ampia struttura politica dell’OTI tra un congresso e il successivo. Ha la responsabilità di determinare la linea politica generale dell’OTI, di discutere e verificare l’attività del CEI e della Segreteria, di approvare i bilanci economici, e di sviluppare la discussione sulle tematiche generali.
15. È composto dai membri del CEI e da membri eletti dagli organismi dirigenti massimi delle sezioni nazionali dell’OTI sulla base di 1 ogni 30 militanti o frazione superiore a 15. In ogni caso, una sezione composta da almeno 5 militanti ha il diritto ad eleggere 1 componente. Le sezioni con un numero inferiore a 5 militanti possono partecipare con un loro militante alle riunioni del CEI senza diritto di voto.
16. L’elezione dei membri del CCI da parte dagli organismi dirigenti massimi delle sezioni nazionali dell’OTI avviene con voto segreto sulla base di liste unitarie o differenziate a seconda della presenza di 1 o più posizioni politiche. Nel caso di una lista che elegga almeno 3 componenti, 1/3 degli eletti deve rappresentare adeguatamente la composizione di genere dell’organizzazione.
17. Tra due Conferenze Internazionali la composizione del CCI può essere integrata nei modi seguenti:
- Nel caso di adesione all’OTI di una nuova sezione, o di un aumento di adesioni a una sezione preesistente tale da determinare il diritto a posti addizionali nel CCI, il massimo organismo di direzione della sezione ha la facoltà di eleggere uno o più membri del CCI fino a portare la rappresentanza della sezione in accordo con la proporzione stabilita.
- In caso di dimissioni o di decadenza dal CCI per qualsiasi motivo, la sostituzione del posto vacante viene operata dal massimo organismo di direzione della sezione del membro decaduto.
- Il CCI ha la facoltà di cooptare nuovi membri nel caso in cui i sostenitori di una mozione che esprime una posizione politica particolare non siano adeguatamente rappresentati, oppure nel caso in cui non sia adeguatamente rappresentata la composizione di genere dell’OTI.
18. Il CCI si riunisce almeno 2 volte all’anno, di cui una in presenza. Il CEI può convocare di propria iniziativa il CCI se ritiene che la situazione lo richieda. Il CCI deve essere convocato in sessione straordinaria se ciò viene richiesto da almeno il 30% dei suoi componenti.
VI. Il centralismo democratico
19 La vita interna dell’OTI è regolata dal centralismo democratico internazionale. Ciò implica il massimo di libertà nella discussione interna e il massimo di unità nell’azione esterna. In ogni caso, le relazioni tra la direzione internazionale e le sezioni nazionali devono essere politiche e non burocratiche. Nessun membro e nessuna sezione nazionale dell’OTI possono essere in alcun modo sottoposti a repressione burocratica per aver espresso opinioni dissenzienti. Le deliberazioni assunte dalle Conferenze internazionali dell’OTI e dalle sessioni del CCI devono essere portate a conoscenza dei membri di ogni sezione nazionale per essere discusse e eventualmente sottoposte al voto. I militanti e le sezioni nazionali dell’OTI non hanno l’obbligo di esprimere pubblicamente un accordo con le posizioni della maggioranza dell’OTI quando nei fatti dissentissero nettamente da esse. Possono esprimere pubblicamente la natura del loro disaccordo ma non sviluppare pubblicamente una campagna contro le posizioni di maggioranza dell’OTI.
20. I militanti dell’OTI che esprimono posizioni particolari hanno il diritto di lottare e di organizzarsi all’interno dell’OTI per cercare di conquistare la maggioranza dei militanti alle proprie posizioni, con la possibilità di costituirsi in tendenza se almeno in 5. Una tendenza può costituirsi solo sulla base di un documento politico. In tutti gli incontri dell’OTI coloro che esprimono posizioni differenti hanno diritto a un eguale tempo di parola. Coloro che esprimono posizioni differenti hanno il diritto di utilizzare le strutture dell’organizzazione per argomentare le loro posizioni, pubblicare i loro documenti, etc. In particolare, nel periodo che precede la Conferenza, le tendenze composte da almeno il 3% dei militanti complessivi dell’OTI su scala internazionale hanno il diritto di mandare propri portavoce a partecipare alle pre-conferenze delle sezioni nazionali nelle quali essi non hanno sostenitori, con l’aiuto finanziario dell’organizzazione, se ciò è possibile e necessario.
21. Il CEI ha la responsabilità di pubblicare il Bollettino Interno Internazionale (BII). Scopo del BII è lo sviluppo e la circolazione del dibattito interno, l’informazione interna circa la vita e le attività dell’OTI e delle sue sezioni nazionali, la pubblicazione di progetti e di documenti nazionali e internazionali. Il CEI può decidere di aprire il BII ai contributi degli organismi di direzione delle sezioni nazionali e di gruppi o di singoli membri su temi specifici, fissando dei limiti di spazio per la loro pubblicazione. Il BBI deve in ogni caso essere aperto al dibattito nella fase che precede la Conferenza Internazionale, secondo le modalità stabilite dal CCI. Una tendenza può sempre pubblicare sul BII il suo documento programmatico, nei limiti di spazio di 40 mila battute (spazi inclusi). Nella fase che precede la Conferenza Internazionale, ogni tendenza deve avere nel BII uno spazio di almeno 50 mila battute (spazi inclusi) per la pubblicazione dei propri documenti.
22. I componenti del CCI tra due riunioni possono comunicare attraverso una mailing list gestita dalla Segreteria.
VII. Definizioni e varie
23. Le riunioni di un qualsiasi organismo dell’OTI sono valide ai fini deliberativi quando sono state convocate correttamente ed è presente la maggioranza dei suoi componenti. In questo testo, il termine “maggioranza” senz’altra specificazione equivale sempre al concetto di “maggioranza relativa”, ossia alla maggioranza dei voti validi espressi. Il termine “maggioranza assoluta” senz’altra specificazione si riferisce sempre alla maggioranza dei presenti e votanti, inclusi gli astenuti.
24. Gli organismi dirigenti dell’OTI hanno il diritto di nominare, con voto a maggioranza assoluta, proprie strutture di riserva senza nessuna funzione corrente, il cui scopo è sostituire gli organismi vigenti qualora essi non siano più in condizione di funzionare.
25. Gli statuti di ogni sezione nazionale devono essere coerenti con i principi dello Statuto dell’OTI. Il CCI può chiedere agli organismi di direzione delle sezioni nazionali di modificare le norme degli statuti nazionali che esso giudica in contrasto con lo Statuto dell’OTI. Il CCI può proporre alla Conferenza Internazionale e alle conferenze nazionali delle sezioni modifiche agli statuti nazionali.
VIII. Finanziamento
26. Ogni sezione nazionale è tenuta a versare all’organizzazione internazionale almeno il 10% delle quote che pervengono alle direzioni nazionali dalle sezioni locali. La gestione di queste quote e di ogni altro introito spetta alla Segreteria Internazionale, che ne riferisce al CEI e al CCI.
IX. Emendamenti
27. La modifica di tutto o di parte di questo Statuto può essere decisa solo dalla Conferenza Internazionale con voto a maggioranza assoluta dei delegati eletti.